Art. 1
In vigore dal 9 ott 1890
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduta la deliberazione 17 maggio 1890 del consiglio comunale di Montefiorito, con la quale si è stabilito che la tassa di famiglia sia applicata nel corrente anno col massimo di lire 100, e cioè in eccedenza al limite normale fissato nel regolamento della provincia di Forlì;
Veduta la deliberazione, in data 11 luglio successivo, della giunta provinciale amministrativa di Forlì, che approva quella succitata del comune di Montefiorito;
Veduto l'articolo 8 della legge 26 luglio 1868, n. 4513;
Veduto l'articolo 2 del detto regolamento;
Udito il parere del consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
È data facoltà al comune di Montefiorito di applicare nel 1890 la tassa di famiglia col massimo di lire cento (L. 100).
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Montichiari, addì 29 agosto 1890.
UMBERTO.
Registrato alla Corte dei conti addì 13 settembre 1890.
Reg. 175. Atti del Governo a f. 121. Tarizzo.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. ZANARDELLI.
F. SEISMIT-DODA.
Storico versioni
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