Art. 1
In vigore dal 9 ott 1890
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduta la deliberazione del 7 maggio 1890 del consiglio comunale di Capracotta, con la quale si è stabilito che dal corrente anno la tassa di famiglia sia applicata col massimo di lire 100, e cioè in eccedenza al limite normale fissato dal regolamento della provincia di Molise;
Veduta la deliberazione 1° luglio successivo della giunta provinciale amministrativa di Campobasso, che approva quella succitata del comune di Capracotta;
Veduto l'art. 8 della legge 26 luglio 1868, n. 4513;
Veduto l'art. 3 del detto regolamento;
Udito il parere del consiglio di Stato, il quale ha opinato che l'autorizzazione da concedersi al comune sia limitata a un biennio;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
È data facoltà al comune di Capracotta di applicare nel biennio 1890-91 la tassa di famiglia col massimo di lire cento (L. 100).
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Montichiari, addì 29 agosto 1890.
UMBERTO.
Registrato alla Corte dei conti addì 13 settembre 1890
Reg. 175. Atti del Governo a f. 120. Tarizzo.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. ZANARDELLI.
F. SEISMIT-DODA.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-29;3907#art-1