Art. 1

In vigore dal 8 ott 1890
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Veduta la deliberazione 17 maggio 1890 del consiglio comunale di Scisciano, con la quale si è stabilito di applicare per un biennio la tassa di famiglia col massimo di L. 17, eccedente il limite normale fissato dal regolamento della provincia di Terra di Lavoro; Veduta la deliberazione 19 giugno successivo della giunta provinciale amministrativa di Caserta, che approva quella succitata del comune di Scisciano; Veduto l'articolo 8 della legge 26 luglio 1868, n. 4513; Veduto l'articolo 3 del detto regolamento; Udito il parere del consiglio di Stato; Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. È data facoltà al comune di Scisciano di applicare nel biennio 1890-91 la tassa di famiglia col massimo di lire diciassette (L. 17). Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Montichiari, addì 29 agosto 1890. UMBERTO. Registrato alla Corte dei conti addì 13 settembre 1890. Reg. 175. Atti del Governo a f. 119. Tarizzo. Luogo del Sigillo V. Il Guardasigilli G. ZANARDELLI. F. SEISMIT-DODA.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-29;3906#art-1

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Art. 1 Concernente l'applicazione della tassa di famiglia nel comune di Scisciano. — Testo vigente | Portale Normativo