Art. 1
In vigore dal 8 ott 1890
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduta la deliberazione 17 maggio 1890 del consiglio comunale di Scisciano, con la quale si è stabilito di applicare per un biennio la tassa di famiglia col massimo di L. 17, eccedente il limite normale fissato dal regolamento della provincia di Terra di Lavoro;
Veduta la deliberazione 19 giugno successivo della giunta provinciale amministrativa di Caserta, che approva quella succitata del comune di Scisciano;
Veduto l'articolo 8 della legge 26 luglio 1868, n. 4513;
Veduto l'articolo 3 del detto regolamento;
Udito il parere del consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
È data facoltà al comune di Scisciano di applicare nel biennio 1890-91 la tassa di famiglia col massimo di lire diciassette (L. 17).
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Montichiari, addì 29 agosto 1890.
UMBERTO.
Registrato alla Corte dei conti addì 13 settembre 1890.
Reg. 175. Atti del Governo a f. 119. Tarizzo.
Luogo del Sigillo V. Il Guardasigilli G. ZANARDELLI.
F. SEISMIT-DODA.
Storico versioni
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