Art. 1

In vigore dal 8 ott 1890
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Vedute le deliberazioni 31 marzo e 21 aprile 1890 del consiglio comunale di Gradoli, con le quali si stabilì e si confermò la tariffa della tassa sul bestiame da applicarsi nel corrente anno, eccedente, per alcuni capi della specie ovina e suina, i limiti rispettivamente fissati nel regolamento della provincia romana; Veduta la deliberazione 27 maggio successivo della giunta provinciale amministrativa di Roma, che approvi quella succitata del comune di Gradoli; Veduto l'articolo 8 della legge 26 luglio 1868, n. 4513; Veduti gli articoli 21 e 25 del detto regolamento; Udito il parere del consiglio di Stato; Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. È data facoltà al comune di Gradoli di applicare nel 1890 ai sottoindicati capi di bestiame la seguente tassa maiali e troie, lire cinque (L. 5) per capo; pecore, agnelli e montoni, centesimi settantacinque (cent. 75) per capo. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Montichiari, addì 29 agosto 1890. UMBERTO. Registrato alla Corte dei conti addì 13 settembre 1890. Reg. 175. Atti del Governo a f. 118. Tarizzo. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. ZANARDELLI. F. SEISMIT-DODA.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-29;3905#art-1

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Art. 1 Concernente l'applicazione della tassa sul bestiame nel comune di Gradoli. — Testo vigente | Portale Normativo