Art. 1

In vigore dal 8 ott 1890
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Veduta la deliberazione in data 1° maggio 1890, del consiglio comunale di Maenza, con la quale si è stabilita la tariffa della tassa sul bestiame, eccedente per alcuni capi della specie lanuta, il massimo fissato nel regolamento della provincia romana; Veduta la deliberazione 1° luglio successivo della giunta provinciale amministrativa di Roma, che approva quella succitata del comune di Maenza; Veduto l'articolo 8 della legge 26 luglio 1868, n. 4513; Veduti gli articoli 21 e 25 del detto regolamento; Udito il parere del consiglio di Stato, il quale ha opinato che l'autorizzazione da concedersi al comune sia limitata a un triennio; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. È data facoltà al comune di Maenza di applicare nel triennio 1890-92 la tassa di centesimi settanta (cent. 70) per ogni pecora, agnello e montone. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Montichiari, addì 29 agosto 1890. UMBERTO. Registrato alla Corte dei conti addì 13 settembre 1890. Reg. 175. Atti del Governo a f. 47. Tarizzo Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. ZANARDELLI. F. SEISMIT-DODA.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-29;3904#art-1

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