Art. 1
In vigore dal 8 ott 1890
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduta la deliberazione in data 1° maggio 1890, del consiglio comunale di Maenza, con la quale si è stabilita la tariffa della tassa sul bestiame, eccedente per alcuni capi della specie lanuta, il massimo fissato nel regolamento della provincia romana;
Veduta la deliberazione 1° luglio successivo della giunta provinciale amministrativa di Roma, che approva quella succitata del comune di Maenza;
Veduto l'articolo 8 della legge 26 luglio 1868, n. 4513;
Veduti gli articoli 21 e 25 del detto regolamento;
Udito il parere del consiglio di Stato, il quale ha opinato che l'autorizzazione da concedersi al comune sia limitata a un triennio;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
È data facoltà al comune di Maenza di applicare nel triennio 1890-92 la tassa di centesimi settanta (cent. 70) per ogni pecora, agnello e montone.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Montichiari, addì 29 agosto 1890.
UMBERTO.
Registrato alla Corte dei conti addì 13 settembre 1890.
Reg. 175. Atti del Governo a f. 47. Tarizzo
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. ZANARDELLI.
F. SEISMIT-DODA.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-29;3904#art-1