Art. 1
In vigore dal 21 ott 1890
UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto l'art. V dello Statuto fondamentale del Regno;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro ad interim degli Affari Esteri e del Nostro Ministro di Grazia, Giustizia e dei Culti;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
Piena ed intera esecuzione sarà data alla Convenzione conchiusa il 29 maggio 1890 fra l'Italia e l'Argentina per lo scambio degli atti di morte dei rispettivi sudditi.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Brescia, addì 23 agosto 1890.
UMBERTO
Crispi.
Zanardelli.
Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-23;7127#art-1