Art. 1

In vigore dal 21 ott 1890
UMBERTO I per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Visto l'art. V dello Statuto fondamentale del Regno; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro ad interim degli Affari Esteri e del Nostro Ministro di Grazia, Giustizia e dei Culti; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. Piena ed intera esecuzione sarà data alla Convenzione conchiusa il 29 maggio 1890 fra l'Italia e l'Argentina per lo scambio degli atti di morte dei rispettivi sudditi. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Brescia, addì 23 agosto 1890. UMBERTO Crispi. Zanardelli. Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-23;7127#art-1

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Art. 1 Che da' piena ed intera esecuzione alla Convenzione conchiusa fra l'Italia e l'Argentina per lo scambio degli atti di morte dei rispettivi sudditi. — Testo vigente | Portale Normativo