Art. 1

In vigore dal 27 set 1890
UMBERTO I per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri; Veduta la domanda del Comune di Monteverdi per la sua separazione dalla Sezione elettorale di Castagneto e per la sua costituzione a Sezione elettorale autonoma; Veduta la tabella generale delle Sezioni dei Collegi elettorali approvata col Regio decreto del 24 settembre 1882, N. 997 (Serie 3ª); Visto l'articolo 47 della legge elettorale politica 24 settembre 1882; Ritenuto che il Comune di Monteverdi dista dal Comune di Castagneto circa sedici chilometri e che le condizioni della viabilità rendono difficile agli elettori di Monteverdi l'esercizio del diritto elettorale; Ritenuto che il Comune di Monteverdi ha 86 elettori politici; Abbiamo decretato e decretiamo: Il Comune di Monteverdi è separato dalla Sezione elettorale di Castagneto ed è costituito in Sezione elettorale autonoma del Collegio di Pisa. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Brescia, addì 23 agosto 1890. UMBERTO. Crispi. Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-23;7066#art-1

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Art. 1 Che separa il comune di Monteverdi dalla sezione elettorale di Castagneto (Pisa). — Testo vigente | Portale Normativo