Art. 1
In vigore dal 27 set 1890
UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;
Veduta la domanda del comune di Monte Romano per la sua separazione dalla Sezione elettorale di Corneto Tarquinia e per la sua costituzione a Sezione elettorale autonoma;
Veduta la tabella generale delle Sezioni dei Collegi elettorali, approvata col Regio decreto del 24 settembre 1882, N. 997 (Serie 3ª);
Visto l'articolo 47 della legge elettorale politica 24 settembre 1882;
Ritenuto che il comune di Monte Romano ha 112 elettori politici;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Il comune di Monte Romano è separato dalla Sezione elettorale di Corneto Tarquinia ed è costituito in Sezione elettorale autonoma del 3° Collegio di Roma.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Brescia, addì 23 agosto 1890.
UMBERTO.
Crispi.
Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-23;7065#art-1