Art. 1

In vigore dal 27 set 1890
UMBERTO I per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri; Veduta la domanda del comune di Formigara per la sua separazione dalla Sezione elettorale di Gombito e per la sua costituzione a sezione elettorale autonoma; Veduta la tabella generale delle Sezioni dei Collegi elettorali, approvata col Regio decreto del 24 settembre 1882, N. 997 (Serie 3ª); Visto l'articolo 47 della legge elettorale politica 24 settembre 1882; Ritenuto che il comune di Formigara ha 128 elettori politici; Abbiamo decretato e decretiamo: Il comune di Formigara è separato dalla Sezione elettorale di Gombito ed è costituito in sezione elettorale autonoma del 2° Collegio di Cremona. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Brescia, addì 23 agosto 1890. UMBERTO. Crispi Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-23;7061#art-1

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Art. 1 Che separa il comune di Formigara dalla sezione elettorale di Gombito (Cremona). — Testo vigente | Portale Normativo