Art. 1

In vigore dal 27 set 1890
UMBERTO I per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri; Veduta la domanda del comune di Celleno per la sua separazione dalla Sezione elettorale di Bagnorea e per la sua costituzione a Sezione elettorale autonoma; Veduta la tabella generale delle Sezioni dei Collegi elettorali approvata col Regio decreto del 24 settembre 1882, N. 997 (Serie 3ª); Visto l'articolo 47 della legge elettorale politica 24 settembre 1882; Ritenuto che il comune di Celleno ha 113 elettori politici; Abbiamo decretato e decretiamo: Il comune di Celleno è separato dalla Sezione elettorale di Bagnorea ed è costituito in Sezione elettorale autonoma del 3° Collegio di Roma. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Brescia, addì 23 agosto 1890. UMBERTO. Crispi. Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-23;7059#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Che separa il comune di Celleno dalla sezione elettorale di Bagnorea (Roma). — Testo vigente | Portale Normativo