Art. 1
In vigore dal 25 set 1890
UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;
Veduta la domanda del comune di Camerata Cornello per la sua separazione dalla Sezione elettorale di Piazza Brembana e per la sua costituzione a Sezione elettorale autonoma;
Veduta la tabella generale delle Sezioni dei Collegi elettorali approvata col Regio decreto del 24 settembre 1882, N. 997 (Serie 3ª);
Visto l'articolo 47 della legge elettorale politica 24 settembre 1882;
Ritenuto che il comune di Camerata Cornello ha 109 elettori politici;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Il comune di Camerata Cornello è separato dalla Sezione elettorale di Piazza Brembana ed è costituito in Sezione elettorale autonoma del 1° Collegio di Bergamo.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Brescia, addì 23 agosto 1890.
UMBERTO.
Crispi.
Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-23;7055#art-1