Art. 1

In vigore dal 25 set 1890
UMBERTO I per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri; Veduta la domanda del comune di Calamonaci per la sua separazione dalla Sezione elettorale di Ribera e per la sua costituzione a Sezione elettorale autonoma; Veduta la tabella generale delle Sezioni dei Collegi elettorali approvata col Regio decreto del 24 settembre 1882, N. 997 (Serie 3ª); Visto l'articolo 47 della legge elettorale politica 24 settembre 1882; Ritenuto che il comune di Calamonaci ha 123 elettori politici; Abbiamo decretato e decretiamo: Il comune di Calamonaci è separato dalla Sezione elettorale di Ribera ed è costituito in Sezione elettorale autonoma del 2° Collegio di Girgenti. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Brescia, addì 23 agosto 1890. UMBERTO. Crispi. Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-23;7053#art-1

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Art. 1 Che separa il comune di Calamonaci dalla sezione elettorale di Ribera (Girgenti). — Testo vigente | Portale Normativo