Art. 2
In vigore dal 19 set 1890
Ai pagamenti, che occorressero prima della conversione in legge del presente decreto, si farà fronte con prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste, che ne sarà reintegrato.
Tali prelevamenti verranno inscritti in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle Finanze dell'esercizio finanziario 1890-91.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-23;7051#art-2