Art. 1
In vigore dal 12 ott 1890
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vista l'istanza colla quale il comitato generale dell'istituto denominato: «Cucine popolari di Torino», domanda l'approvazione di alcune modificazioni che esso nell'adunanza dell' 11 aprile 1890, ha deliberato di introdurre nello statuto organico dell'istituto predetto;
Visto il regio decreto del 7 settembre 1886, numero MMCCLXXXIII (serie 3ª, parte supplementare), col quale l'istituto sovraindicato fu eretto in ente morale e ne fu approvato lo statuto organico;
Considerato che le modificazioni del detto statuto, delle quali si domanda l'approvazione, mentre non alterano l'essenza e lo scopo dell'istituzione, mirano a darle un migliore ordinamento;
Udito il parere del consiglio di Stato;
Sulla proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
Sono approvate le modificazioni dello statuto organico dell' istituzione denominata «Cucine popolari di Torino» annesse al presente decreto e viste d'ordine Nostro dal ministro proponente.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Brescia, addì 23 agosto 1890.
UMBERTO.
Registrato alla Corte dei conti addì 13 settembre 1850.
Reg. 175. Atti del Governo a t. 116. Tarizzo.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. ZANARDELLI.
L. MICELI.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-23;3903#art-1