Art. 1

In vigore dal 4 ott 1890
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Vista l' istanza dell'amministrazione dell'ospizio di Santa Maria in Aquiro in Roma, diretta a conseguire la Nostra autorizzazione ad accettare la eredità a favore del pio luogo disposta dal fu Ignazio Giannini, con testamento olografo 2 febbraio 1887, nei rogiti del notaio Costantino Bobbio, per la fondazione di due distinti istituti, l' uno da intitolarsi Opera pia Giannini, con lo scopo di conferire pensioni di studio di annue lire 1,200 ognuna, e per la durata non maggiore di anni 6, a giovinetti meritevoli uscenti dall' ospizio; l'altro da intitolarsi Opera pia Anna Giannini con lo Scopo di conferire sei annue doti di lire 150 ognuna, ad oneste e povere fanciulle in occasione di matrimonio, con le rendite di un capitale determinato in lire 18,000; Visto il testamento suddetto e gli altri atti, dai quali risulta che l'eredità Giannini ammonta a circa lire 200,000, gravata da legati per circa lire 50,000 e da una pensione vitalizia di lire 2,400; Vista la decisione 23 maggio 1890 della giunta provinciale amministrativa di Roma; Viste le leggi 3 agosto 1862, n. 753, 5 giugno 1850, n. 1037, nonché il regio decreto 26 giugno 1864, numero 1817; Udito il parere del consiglio di Stato; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell' interno, presidente del consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. L'amministrazione dell'ospizio di S. Maria in Aquiro di Roma è autorizzata ad accettare la eredità suddetta, e sono erette in ente morale le due istituzioni dal testatore Giannini disposte sotto il titolo Opera pia Giannini ed Opera pia Anna Giannini. L'amministrazione del detto ospizio dovrà presentare alla Nostra approvazione, entro congruo termine, gli statuti organici delle dette opere pie. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Brescia, addì 23 agosto 1890. UMBERTO. Registrato alla Corte dei conti addì 6 settembre 1890. Reg. 175. Atti del Governo a f. 98. Tarizzo. Luogo del Sigillo. V Il Guardasigilli G. ZANARDELLI. F. CRISPI.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-23;3900#art-1

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Art. 1 Che autorizza l'amministrazione dell'ospizio di S. Maria in Aquiro di Roma ad accettare l'eredita' Giannini ed erige in ente morale le due istituzioni disposte dal testatore. — Testo vigente | Portale Normativo