Art. 1

In vigore dal 2 ott 1890
UMBERTO I per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze; Viste le modificazioni alla tariffa del dazio consumo, sulle farine, sul pane e sul riso, adottate dal Consiglio comunale di Portolongone con deliberazione 15 giugno 1890; Considerato che i nuovi dazi deliberati pei suindicati generi superano bensì il limite ordinario del 10 per cento del rispettivo valore, ma non quello del 15 per cento, e che gli aumenti invocati sono imposti dalle condizioni del bilancio comunale; Visti i pareri favorevoli della Giunta provinciale amministrativa e della Camera di commercio di Livorno; Veduto l'art. 6 del legislativo decreto 28 giugno 1866, n. 3018 e l'art. 11 dell'allegato L alla legge 11 agosto 1870, n. 5784; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. È approvata la deliberazione 15 giugno 1890 del Consiglio comunale di Portolongone, colla quale il dazio sulle farine, sul riso e sul pane venne stabilito nella seguente misura: Farina fiore di frumento, al quintale L. 4,80 Farina di frumento con semola » » 3,60 Farinetta » » 3,15 Riso » » 6,00 Risone » » 3,35 Pane » » 5,60 Biscotto » » 6,75 L'autorizzazione ad esigere questo dazio in misura superiore al 10 per cento del rispettivo valore dei generi, cesserà col 31 dicembre 1892. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale dalle leggi dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Monza, addì 12 agosto 1890. UMBERTO. F. Seismit-Doda. Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-12;7089#art-1

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Art. 1 Che approva la deliberazione del Consiglio comunale di Portolongone (Livorno) che stabilisce il dazio sulle farine, sul riso e sul pane. — Testo vigente | Portale Normativo