Art. 1

In vigore dal 1 ott 1890
UMBERTO I per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Veduto il titolo V della legge organica sulla pubblica istruzione del 13 novembre 1859, n. 3725; Veduto il regolamento sulle scuole normali, approvato col Nostro decreto del 14 settembre 1889, n. 6493; Veduto l'altro Nostro decreto del 17 febbraio 1884, n. 2016, che approva il testo unico delle leggi sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato e la successiva legge dell'11 luglio 1889, n. 6216, sullo stesso argomento; Riconosciuta la necessità di istituire nel terzo Reale Educatorio femminile di Napoli una Regia Scuola normale femminile col principio del p. v. anno scolastico; Veduta la legge del 28 giugno 1890, n. 6905, con la quale fu approvato il bilancio passivo del Ministero della Istruzione Pubblica per l'esercizio finanziario 1890 91; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. È istituita a Napoli nel terzo R. Educatorio femminile una R. Scuola normale femminile superiore, a cominciare dal 1° ottobre 1890, in poi. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Monza, addì 12 agosto 1890. UMBERTO. P. Boselli. Visto, il Guardasigilli: Zanardelli.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-12;7083#art-1

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Art. 1 Che istituisce a Napoli nel terzo R. Educatorio femminile una R. — Testo vigente | Portale Normativo