Art. 1
In vigore dal 25 set 1890
UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Veduto il titolo V della legge organica sulla Pubblica Istruzione del 13 novembre 1859, N. 3725;
Veduto il regolamento sulle scuole normali, approvato col Nostro decreto del 14 settembre 1889, N. 6493;
Veduto l'altro Nostro decreto del 17 febbraio 1884, N. 2016, che approva il testo unico delle leggi sulla Amministrazione e sulla Contabilità Generale dello Stato e la successiva legge dell'11 luglio 1889, N. 6216, sullo stesso argomento;
Riconosciuta la necessità di istituire in Roma altre due scuole normali femminili;
Veduta la legge del 28 giugno 1890, N. 6905, con la quale fu approvato il bilancio passivo del Ministero dell'Istruzione Pubblica per l'esercizio finanziario 1890-91;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
Sono istituite in Roma due altre Scuole normali femminili superiori, a datare dal 1° luglio 1890.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Monza, addì 12 agosto 1890.
UMBERTO.
P. Boselli.
Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-12;7076#art-1