Art. 1

In vigore dal 25 set 1890
UMBERTO I per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Veduto il titolo V della legge organica sulla Pubblica Istruzione del 13 novembre 1859, N. 3725; Veduto il regolamento sulle scuole normali, approvato col Nostro decreto del 14 settembre 1889, N. 6493; Veduto l'altro Nostro decreto del 17 febbraio 1884, N. 2016, che approva il testo unico delle leggi sulla Amministrazione e sulla Contabilità Generale dello Stato e la successiva legge dell'11 luglio 1889, N. 6216, sullo stesso argomento; Riconosciuta la necessità di istituire in Roma altre due scuole normali femminili; Veduta la legge del 28 giugno 1890, N. 6905, con la quale fu approvato il bilancio passivo del Ministero dell'Istruzione Pubblica per l'esercizio finanziario 1890-91; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. Sono istituite in Roma due altre Scuole normali femminili superiori, a datare dal 1° luglio 1890. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Monza, addì 12 agosto 1890. UMBERTO. P. Boselli. Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-12;7076#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Che istituisce in Roma due scuole normali femminili superiori. — Testo vigente | Portale Normativo