Art. 1

In vigore dal 24 set 1890
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Veduto il Nostro decreto 12 maggio 1889, che accordò al comune di Sassoferrato di applicare, in quell'anno, la tassa di famiglia col massimo di lire 150; Vedute le deliberazioni 18 gennaio e 6 marzo 1890, di quel consiglio comunale, con cui si è confermato lo stesso massimo di tassa anche per l'anno in corso e si sono fissate a 149 le classi dei contribuenti; Vedute le deliberazioni 12 febbraio e 30 aprile 1890 della giunta provinciale amministrativa di Ancona, che approvano quelle succitate del comune di Sassoferrato; Udito il parere del consiglio di Stato; Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. È data facoltà al comune di Sassoferrato di mantenere nel 1890 la tassa di famiglia col massimo di lire centocinquanta. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Monza, addì 12 agosto 1890. UMBERTO. Registrato alla Corte dei conti addì 1° settembre 1890. Reg. 175. Atti del Governo a f. 59. Tarizzo. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. ZANARDELLI. F. SEISMIT-DODA.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-12;3894#art-1

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Art. 1 Concernente il mantenimento della tassa di famiglia nel comune di Sassoferrato. — Testo vigente | Portale Normativo