Art. 1

In vigore dal 24 set 1890
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Vedute le deliberazioni 31 marzo e 21 aprile 1890 del consiglio comunale di Gradoli, con le quali si è stabilito di applicare la tassa di famiglia col massimo di lire 200, eccedente il limite normale fissato dal regolamento della provincia romana; Veduta la deliberazione 27 maggio successivo della giunta provinciale amministrativa di Roma, che approva quelle succitate del comune di Gradoli; Veduto l'articolo 8 della legge 26 luglio 1868, numero 4513; Veduto l'articolo 11 del detto regolamento; Udito il parere del consiglio di Stato; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. È data facoltà al comune di Gradoli di applicare nel 1890 la tassa di famiglia col massimo di lire duecento (L. 200). Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Monza, addì 12 agosto 1890. UMBERTO. Registrato alla Corte dei conti addì 1° settembre 1890. Reg. 175 Atti del Governo a f. 58. Tarizzo. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. ZANARDELLI F. SEISMIT-DODA.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-12;3893#art-1

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Art. 1 Concernente l'applicazione della tassa di famiglia nel comune di Gradoli. — Testo vigente | Portale Normativo