Art. 1
In vigore dal 24 set 1890
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vedute le deliberazioni 31 dicembre 1889 e 28 marzo 1890 del consiglio comunale di Mulazzo, con le quali si è stabilito il reparto della tassa di famiglia, fissandone il massimo a lire 50, eccedente il limite normale determinato dal regolamento della provincia di Massa e Carrara;
Veduta la deliberazione 13 giugno 1890 della giunta provinciale amministrativa di Massa, che approva quelle succitate del comune di Mulazzo;
Veduto l'articolo 8 della legge 26 luglio 1868, n. 4513;
Veduto l'art. 3 del detto regolamento;
Udito il parere del consiglio di Stato, il quale ha opinato che l'autorizzazione per l'eccedenza può concedersi al comune per un quinquennio;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
È data facoltà al comune di Mulazzo di applicare nel quinquennio 1890-94 la tassa di famiglia col massimo di lire cinquanta (L. 50).
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Monza, addì 12 agosto 1890.
UMBERTO.
Registrato alla Corte dei conti addì 1° settembre 1890.
Reg. 175. Atti del Governo a f. 57. Tarizzo.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli. G. ZANARDELLI.
F. SEISMIT-DODA.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-12;3892#art-1