Art. 1

In vigore dal 24 set 1890
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Vedute le deliberazioni 31 dicembre 1889 e 28 marzo 1890 del consiglio comunale di Mulazzo, con le quali si è stabilito il reparto della tassa di famiglia, fissandone il massimo a lire 50, eccedente il limite normale determinato dal regolamento della provincia di Massa e Carrara; Veduta la deliberazione 13 giugno 1890 della giunta provinciale amministrativa di Massa, che approva quelle succitate del comune di Mulazzo; Veduto l'articolo 8 della legge 26 luglio 1868, n. 4513; Veduto l'art. 3 del detto regolamento; Udito il parere del consiglio di Stato, il quale ha opinato che l'autorizzazione per l'eccedenza può concedersi al comune per un quinquennio; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. È data facoltà al comune di Mulazzo di applicare nel quinquennio 1890-94 la tassa di famiglia col massimo di lire cinquanta (L. 50). Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Monza, addì 12 agosto 1890. UMBERTO. Registrato alla Corte dei conti addì 1° settembre 1890. Reg. 175. Atti del Governo a f. 57. Tarizzo. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli. G. ZANARDELLI. F. SEISMIT-DODA.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-12;3892#art-1

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Art. 1 Concernente l'applicazione della tassa di famiglia nel comune di Mulazzo. — Testo vigente | Portale Normativo