Art. 1
In vigore dal 24 set 1890
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vedute le deliberazioni 19 maggio 1889 e 13 maggio 1890 del consiglio comunale di Roccadarce, con le quali si è stabilito di applicare nel triennio 1890-92 la tariffa della tassa sul bestiame inserita nel regolamento del comune ed eccedente per tutti i capi, eccetto che per i maiali da 2 a 6 mesi, il massimo fissato nel regolamento della provincia;
Vedute le deliberazioni 19 giugno 1889 e 29 maggio 1890 della giunta provinciale amministrativa di Caserta, che approva quelle succitate del comune di Roccadarce;
Veduto l'art. 8 della legge 26 luglio 1868, n. 4513;
Veduto l'art. 4 del detto regolamento;
Udito il parere del consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
È data facoltà al comune di Roccadarce di applicare nel triennio 1890-92 la tassa sul bestiame, in base alla tariffa inserita nel regolamento del comune, deliberato il 19 maggio 1889, in quanto eccede per tutti i capi, eccetto che per i maiali da 2 a 6 mesi, il massimo stabilito dal regolamento della provincia di Caserta.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Monza, addì 12 agosto 1890.
UMBERTO.
Registrato alla Corte dei conti addì 1° settembre 1890.
Reg. 175. Atti del Governo a f. 55. Tarizzo.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. ZANARDELLI.
F. SEISMIT-DODA.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-12;3890#art-1