Art. 1

In vigore dal 24 set 1890
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Vedute le deliberazioni 19 maggio 1889 e 13 maggio 1890 del consiglio comunale di Roccadarce, con le quali si è stabilito di applicare nel triennio 1890-92 la tariffa della tassa sul bestiame inserita nel regolamento del comune ed eccedente per tutti i capi, eccetto che per i maiali da 2 a 6 mesi, il massimo fissato nel regolamento della provincia; Vedute le deliberazioni 19 giugno 1889 e 29 maggio 1890 della giunta provinciale amministrativa di Caserta, che approva quelle succitate del comune di Roccadarce; Veduto l'art. 8 della legge 26 luglio 1868, n. 4513; Veduto l'art. 4 del detto regolamento; Udito il parere del consiglio di Stato; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. È data facoltà al comune di Roccadarce di applicare nel triennio 1890-92 la tassa sul bestiame, in base alla tariffa inserita nel regolamento del comune, deliberato il 19 maggio 1889, in quanto eccede per tutti i capi, eccetto che per i maiali da 2 a 6 mesi, il massimo stabilito dal regolamento della provincia di Caserta. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Monza, addì 12 agosto 1890. UMBERTO. Registrato alla Corte dei conti addì 1° settembre 1890. Reg. 175. Atti del Governo a f. 55. Tarizzo. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. ZANARDELLI. F. SEISMIT-DODA.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-12;3890#art-1

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Art. 1 Concernente l'applicazione della tassa sul bestiame nel comune di Roccadarce. — Testo vigente | Portale Normativo