Art. 1
In vigore dal 20 set 1890
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vista la istanza del municipio di Casale Monferrato per essere autorizzato ad accettare il legato disposto a suo favore dal defunto cav. Carlo Giuseppe Bruna con testamento olografo 19 marzo 1878, allo scopo di ripartire la rendita nelle seguenti opere di beneficenza:
1° Conferimento di un sussidio ad un giovane povero della città e sobborghi o del mandamento di Casalborgone, con preferenza ai congiunti di esso testatore, eccezione fatta dei discendenti del nipote Carlo fu Spirito, per seguire i corsi preparatori ed universitari sino al conseguimento della laurea in Torino;
2° Mantenimento di due posti semigratuiti per altrettanti studenti poveri nel collegio-convitto Trevisio e nell'istituto Leardi in Casale;
3° Pagamento annuo di lire 100 alla società operaia di Casale, e lire 25 a quella del sobborgo del Popolo;
4° Pagamento di lire 1000 all'anno all'asilo infantile ed annesse scuole di carità in Casale da erogarsi nella stagione invernale, nei giorni ed ore da destinarsi dalla amministrazione dell'asilo, in distribuzione di minestra o polenta ai poveri;
5° Costruzione di una tettoia nel locale dell'asilo, ove si dovranno radunare i poveri per la detta distribuzione;
Nonché altro legato di lire 75 annue disposto dallo stesso testatore a favore del cappellano pro tempore del cimitero di Casale;
Visto il testamento suddetto dal quale risulta che l'ammontare del primo di detti legati sarà di lire 90,000 circa;
Vista la deliberazione del consiglio comunale 11 settembre 1889, e quella della giunta provinciale amministrativa 30 novembre stesso anno;
Viste le leggi 3 agosto 1862 sulle opere pie, e 5 giugno 1850 sulla facoltà ai corpi morali di acquistare beni stabili;
Sentito il parere del consiglio di Stato;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
Il municipio di Casale è autorizzato ad accettare i due legati sopra indicati cogli oneri inerenti, ed il primo dei legati stessi viene eretto in ente morale, con obbligo al municipio di presentare entro tre mesi il relativo statuto organico alla Nostra approvazione.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Monza, addì 10 agosto 1890.
UMBERTO.
Registrato alla Corte dei conti addì 27 agosto 1890.
Reg. 175. Atti del Governo a f. 44. Tarizzo.
Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli G. ZANARDELLI.
F. CRISPI.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-10;3887#art-1