Art. 1
In vigore dal 11 set 1890
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vedute le deliberazioni 17 dicembre 1889, e 5 maggio 1890 del consiglio comunale di Pofi, con le quali si è stabilita la tariffa della tassa sul bestiame eccedente, per alcuni capi, il massimo fissato dal regolamento della provincia romana;
Vedute le deliberazioni 10 gennaio e 4 luglio 1890, della giunta provinciale amministrativa di Roma, che approvano quelle succitate del comune di Pofi;
Veduto l'art. 8 della legge 26 luglio 1868, n. 4513;
Veduti gli articoli 21 e 25 del detto regolamento;
Udito il parere del consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
È data facoltà al comune di Pofi di applicare nel 1890, ai sottoindicati capi di bestiame, la seguente tassa:
Troie lire 5 per capo, capre lire 3, pecore, agnelli e montoni centesimi 75.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Monza, addì 6 agosto 1890.
UMBERTO.
Registrato alla Corte dei conti addì 18 agosto 1890.
Reg. 175. Atti del Governo a f. 27. Mandillo.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. ZANARDELLI.
F. SEISMIT-DODA.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-06;3880#art-1