Art. 1

In vigore dal 10 set 1890
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Vista la domanda del consiglio comunale di Bevagna (Perugia) di cui nella deliberazione 11 maggio corrente anno, per l'inversione del patrimonio del locale monte di pietà, ammontante a lire 4,089.59 in favore di quell'ospedale degli infermi; Visto il voto della giunta provinciale amministrativa; Vista la legge 3 agosto 1862 sulle opere pie; Udito il parere favorevole del consiglio di Stato; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. Il patrimonio del monte di pietà di Bevagna è invertito in favore dell'ospedale degli infermi dello stesso comune. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Monza, addì 3 agosto 1890. UMBERTO. Registrato alla Corte dei conti addì 18 agosto 1890. Reg. 175. Atti del Governo a f. 29. Mandillo. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. ZANARDELLI. F. CRISPI.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-03;3879#art-1

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Art. 1 Che inverte il patrimonio del monte di pieta' di Bevagna in favore del locale ospedale. — Testo vigente | Portale Normativo