Art. 1

In vigore dal 6 set 1890
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Veduto l'art. 8 della legge 26 luglio 1868, n. 4513; Vedute le deliberazioni del 27 dicembre 1889 e 13 giugno 1890 della giunta provinciale amministrativa di Ascoli Piceno, colle quali si adottò un nuovo regolamento per l'applicazione della tassa di famiglia nei comuni della provincia, da sostituirsi a quello vigente, approvato col regio decreto 31 ottobre 1884; Udito il parere del consiglio di Stato; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. È approvato il regolamento per l'applicazione della tassa di famiglia nei comuni della provincia di Ascoli Piceno, deliberato dalla giunta provinciale amministrativa il 13 giugno 1890. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Monza, addì 1° agosto 1890. UMBERTO. Registrato alla Corte dei conti addì 12 agosto 1890. Reg. 175. Atti del Governo a f. 24. Mandillo. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. ZANARDELLI. F. SEISMIT-DODA.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-01;3877#art-1

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Art. 1 Che approva il regolamento per l'applicazione della tassa di famiglia nei comuni della provincia di Ascoli Piceno. — Testo vigente | Portale Normativo