Art. 1

In vigore dal 2 set 1890
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Veduto il Nostro decreto 17 settembre 1887, che approvò la tariffa della tassa sul bestiame deliberata dal comune di Acri pel triennio 1887-89 ed eccedente, per alcuni capi, il massimo fissato nel regolamento della provincia; Vedute le deliberazioni 12 marzo e 16 maggio 1890, di quel consiglio comunale, con cui si è confermata per un altro triennio la stessa tariffa; Vedute le deliberazioni 1° aprile e 2 giugno successivi della giunta provinciale amministrativa di Cosenza, che approvano quelle succitate del comune di Acri; Udito il parere del consiglio di Stato; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. È data facoltà al comune di Acri di applicare nel triennio 1890-92 ai sottoindicati capi di bestiame la seguente tassa: Buoi, lire 4 per capo; vacche, lire 3; porci, lire 2; capre, cent. 30, e pecore, cent. 25. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a San Rossore, addì 28 luglio 1890. UMBERTO. Registrato alla Corte dei conti addì 7 agosto 1890. Reg. 175. Atti del Governo a f. 11. Mandillo. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. ZANARDELLI. F. SEISMIT-DODA.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-28;3873#art-1

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Art. 1 Concernente l'applicazione della tassa sul bestiame nel comune di Acri. — Testo vigente | Portale Normativo