Art. 1

In vigore dal 2 set 1890
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Vedute le deliberazioni in data 9 marzo 1890 del consiglio comunale di Arpino, con le quali si è stabilito di applicare nel triennio 1890-92 la tariffa della tassa sul bestiame inserita nel regolamento del comune ed eccedente, per alcuni capi, il massimo fissato nel regolamento della provincia; Vedute le deliberazioni del 4 giugno successivo della giunta provinciale amministrativa di Caserta, che approvano quelle succitate del comune di Arpino; Veduto l'art. 8 della legge 26 luglio 1868, n. 4513; Veduto l'art. 4 del detto regolamento; Udito il parere del consiglio di Stato; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. È data facoltà al comune di Arpino di applicare nel triennio 1890-92 la tassa sul bestiame in base alla tariffa inserita nel regolamento del detto comune deliberato il 9 marzo 1890, in quanto eccede, per alcuni capi, il massimo stabilito nel regolamento della provincia di Caserta. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a San Rossore, addì 28 luglio 1890. UMBERTO. Registrato alla Corte dei conti addì 7 agosto 1890 Reg. 175. Atti del Governo a f. 10 Mandillo. Luogo del sigillo V. Il Guardasigilli G. ZANARDELLI. F. SEISMIT-DODA.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-28;3872#art-1

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Art. 1 Concernente l'applicazione della tassa sul bestiame nel comune di Arpino. — Testo vigente | Portale Normativo