Art. 1
In vigore dal 31 ago 1890
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduta la deliberazione del 16 marzo 1890, del consiglio comunale di Roccasecca dei Volsci, con la quale è stabilita la tariffa della tassa sul bestiame da applicarsi nel quinquennio 1890-94, eccedente, per alcuni capi, il massimo fissato dal regolamento della provincia romana;
Veduta la deliberazione del 18 successivo aprile della giunta provinciale amministrativa di Roma, che approva quella succitata del comune di Roccasecca dei Volsci;
Veduto l'art. 8 della legge 26 luglio 1868, n. 4513;
Veduti gli art. 21 e 25 del detto regolamento;
Udito il parere del consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
È data facoltà al comune di Roccasecca dei Volsci di applicare nel quinquennio 1890-94, la tassa di lire una (lire 1) per ogni capo di pecore, agnelli, montoni, capre e caproni.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addì 27 luglio 1890.
UMBERTO.
Registrato alla Corte dei conti addì 5 agosto 1890.
Reg. 175. Atti del Governo a f. 8. Mandillo.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. ZANARDELLI.
F. SEISMIT-DODA.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-27;3869#art-1