Art. 1

In vigore dal 31 ago 1890
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Veduta la deliberazione del 16 marzo 1890, del consiglio comunale di Roccasecca dei Volsci, con la quale è stabilita la tariffa della tassa sul bestiame da applicarsi nel quinquennio 1890-94, eccedente, per alcuni capi, il massimo fissato dal regolamento della provincia romana; Veduta la deliberazione del 18 successivo aprile della giunta provinciale amministrativa di Roma, che approva quella succitata del comune di Roccasecca dei Volsci; Veduto l'art. 8 della legge 26 luglio 1868, n. 4513; Veduti gli art. 21 e 25 del detto regolamento; Udito il parere del consiglio di Stato; Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. È data facoltà al comune di Roccasecca dei Volsci di applicare nel quinquennio 1890-94, la tassa di lire una (lire 1) per ogni capo di pecore, agnelli, montoni, capre e caproni. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a San Rossore, addì 27 luglio 1890. UMBERTO. Registrato alla Corte dei conti addì 5 agosto 1890. Reg. 175. Atti del Governo a f. 8. Mandillo. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. ZANARDELLI. F. SEISMIT-DODA.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-27;3869#art-1

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Art. 1 Concernente l'applicazione della tassa sul bestiame nel comune di Roccasecca dei Volsci. — Testo vigente | Portale Normativo