Art. 1

In vigore dal 31 ago 1890
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Veduta la deliberazione 27 dicembre 1889, del consiglio comunale di Montegridolfo, con la quale si è stabilita la tariffa della tassa sul bestiame da applicarsi dal 1890, a tutto il 1899, eccedente, per alcuni capi, il massimo fissato nel regolamento della provincia di Forlì; Veduta la deliberazione 3 giugno 1890, della giunta provinciale amministrativa di Forlì, che approva quella succitata del comune di Montegridolfo; Veduto l'art. 8 della legge 26 luglio 1868, n. 4513; Veduto l'art. 12 del detto regolamento; Udito il parere del consiglio di Stato, il quale ha opinato che l'autorizzazione da concedersi al comune sia limitata ad un triennio; Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. È data facoltà al comune di Montegridolfo di applicare nel triennio 1890-92, ai sotto indicati capi di bestiame, la seguente tassa: Bovi e manzi, per capo, lire 10; vitelli e vitelle sotto i tre anni, lire 6; suini, lire 2; e ovini, una lira. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a San Rossore, addì 27 luglio 1890. UMBERTO. Registrato alla Corte dei conti addì 5 agosto 1890. Reg. 175. Atti del Governo a f. 7. Mandillo. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. ZANARDELLI. F. SEISMIT-DODA.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-27;3868#art-1

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Art. 1 Concernente l'applicazione della tassa sul bestiame nel comune di Montegridolfo. — Testo vigente | Portale Normativo