Art. 1

In vigore dal 29 ago 1890
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Veduta la deliberazione 28 marzo 1890, del consiglio comunale di Tratalias, con la quale si è stabilita la tariffa della tassa sul bestiame, eccedente, per quasi tutti i capi, il massimo fissato dal regolamento della provincia di Cagliari; Veduta la deliberazione in data 30 maggio successivo dalla giunta provinciale amministrativa di Cagliari, che approva quella succitata del comune di Tratalias; Veduto l'art. 8 della legge 26 luglio 1868, n. 4513; Veduto l'art. 7 del detto regolamento; Udito il parere del consiglio di Stato, il quale ha opinato che l'autorizzazione da concedersi al comune sia limitata ad un biennio; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. È data facoltà al comune di Tratalias di applicare nel biennio 1890-91, ai sotto indicati capi di bestiame, la seguente tassa: Suini per ogni capo, lire 2,60; buoi, vacche, cavalli e cavalle, lire 2,50; lanuti, pecore e capre, centesimi sessanta (cent. 60). Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a San Rossore, addì 27 luglio 1890. UMBERTO. Registrato alla Corte dei conti addì 5 agosto 1890. Reg. 175. Atti del Governo a f. 6. Mandillo. Luogo del Sigillo V. Il Guardasigilli G. ZANARDELLI. F. SEISMIT-DODA.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-27;3867#art-1

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Art. 1 Concernente l'applicazione della tassa sul bestiame nel comune di Tratalias. — Testo vigente | Portale Normativo