Art. 1
In vigore dal 29 ago 1890
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduta la deliberazione 28 marzo 1890, del consiglio comunale di Tratalias, con la quale si è stabilita la tariffa della tassa sul bestiame, eccedente, per quasi tutti i capi, il massimo fissato dal regolamento della provincia di Cagliari;
Veduta la deliberazione in data 30 maggio successivo dalla giunta provinciale amministrativa di Cagliari, che approva quella succitata del comune di Tratalias;
Veduto l'art. 8 della legge 26 luglio 1868, n. 4513;
Veduto l'art. 7 del detto regolamento;
Udito il parere del consiglio di Stato, il quale ha opinato che l'autorizzazione da concedersi al comune sia limitata ad un biennio;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
È data facoltà al comune di Tratalias di applicare nel biennio 1890-91, ai sotto indicati capi di bestiame, la seguente tassa:
Suini per ogni capo, lire 2,60; buoi, vacche, cavalli e cavalle, lire 2,50; lanuti, pecore e capre, centesimi sessanta (cent. 60).
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addì 27 luglio 1890.
UMBERTO.
Registrato alla Corte dei conti addì 5 agosto 1890.
Reg. 175. Atti del Governo a f. 6. Mandillo.
Luogo del Sigillo V. Il Guardasigilli G. ZANARDELLI.
F. SEISMIT-DODA.
Storico versioni
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