Art. 1

In vigore dal 29 ago 1890
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Veduta la deliberazione del 21 febbraio 1890, del consiglio comunale di Grumo Appula, con la quale si è stabilito di applicare la tassa di famiglia col massimo di lire 120, eccedente il limite normale fissato dal regolamento della provincia di Terra di Bari; Veduta la deliberazione 6 marzo successivo della giunta provinciale amministrativa di Bari, che approva quella succitata del comune di Grumo Appula; Veduto l'art. 8 della legge 26 luglio 1868, n. 4513; Veduto l'art. 3 del detto regolamento; Udito il parere del consiglio di Stato, il quale ha opinato che l'autorizzazione da concedersi al comune sia limitata al corrente anno; Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. È data facoltà al comune di Grumo Appula di applicare nel 1890, la tassa di famiglia col massimo di lire centoventi (lire 120). Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a San Rossore, addì 27 luglio 1890. UMBERTO. Registrato alla Corte dei conti addì 5 agosto 1890. Reg. 175. Atti del Governo a f. 5. Mandillo. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. ZANARDELLI. F. SEISMIT-DODA.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-27;3866#art-1

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Art. 1 Concernente l'applicazione della tassa di famiglia nel comune di Grumo Appula. — Testo vigente | Portale Normativo