Art. 1
In vigore dal 29 ago 1890
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduta la deliberazione del 12 maggio 1890, del consiglio comunale di Cattolica Eraclea, con la quale si è stabilito di applicare dal 1890 al 1910, la tassa di famiglia col massimo di lire 60, eccedente il limite normale fissato dal regolamento della provincia di Girgenti;
Veduta la deliberazione in data 2, successivo giugno della giunta provinciale amministrativa di Girgenti, che approva quella succitata del comune, limitamente però al quinquennio 1890-94;
Veduto l'art. 8 della legge 26 luglio 1868, n. 4513;
Veduto l'art. 2 del detto regolamento;
Udito il parere del consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
È data facoltà al comune di Cattolica Eraclea di applicare nel quinquennio 1890-94 la tassa di famiglia col massimo di lire sessanta (lire 60).
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addì 27 luglio 1890.
UMBERTO.
Registrato alla Corte dei conti addì 5 agosto 1890.
Reg. 175. Atti del Governo a f. 4. Mandillo.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli. G. ZANARDELLI.
F. SEISMIT-DODA.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-27;3865#art-1