Art. 1

In vigore dal 29 ago 1890
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Veduta la deliberazione del 12 maggio 1890, del consiglio comunale di Cattolica Eraclea, con la quale si è stabilito di applicare dal 1890 al 1910, la tassa di famiglia col massimo di lire 60, eccedente il limite normale fissato dal regolamento della provincia di Girgenti; Veduta la deliberazione in data 2, successivo giugno della giunta provinciale amministrativa di Girgenti, che approva quella succitata del comune, limitamente però al quinquennio 1890-94; Veduto l'art. 8 della legge 26 luglio 1868, n. 4513; Veduto l'art. 2 del detto regolamento; Udito il parere del consiglio di Stato; Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. È data facoltà al comune di Cattolica Eraclea di applicare nel quinquennio 1890-94 la tassa di famiglia col massimo di lire sessanta (lire 60). Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a San Rossore, addì 27 luglio 1890. UMBERTO. Registrato alla Corte dei conti addì 5 agosto 1890. Reg. 175. Atti del Governo a f. 4. Mandillo. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli. G. ZANARDELLI. F. SEISMIT-DODA.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-27;3865#art-1

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Art. 1 Concernente l'applicazione della tassa di famiglia nel comune di Cattolica Eraclea. — Testo vigente | Portale Normativo