Art. 1
In vigore dal 4 set 1890
UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA
Veduto il Nostro decreto 29 luglio 1885, n. 3317 (serie 3ª), con il quale fu instituita nel comune di Partinico una Scuola tecnica invece del Ginnasio governativo a cui il comune medesimo avrebbe avuto diritto per effetto dell'art. 19 del decreto prodittatoriale 17 ottobre 1860;
Veduta la deliberazione presa dal Consiglio comunale di Partinico nell'adunanza del 25 aprile 1890 colla quale il Consiglio stesso dichiarò di rinunziare alla Scuola tecnica e di domandare la istituzione di un R. ginnasio a cominciare dal 1° ottobre 1890;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Dal 1° ottobre 1890 sarà istituito nel comune di Partinico un R.
Ginnasio secondo l'art. 19 del decreto prodittatoriale 17 ottobre 1860.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 13 luglio 1890.
UMBERTO.
P. Boselli.
Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-13;7027#art-1