Art. 1

In vigore dal 17 ago 1890
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Veduto il Nostro decreto 11 luglio 1889, col quale si è autorizzato il comune di Margherita di Savoia ad applicare, in quell'anno, la tassa di famiglia col massimo di lire 120; Veduta la deliberazione del 10 ottobre 1889 di quel consiglio comunale, con cui si è confermato pel 1890 lo anzidetto massimo; Veduta la deliberazione 22 dicembre 1889 della giunta provinciale amministrativa di Foggia, che approva quella succitata del comune di Margherita di Savoia; Udito il parere del consiglio di Stato; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. È data facoltà al comune di Margherita di Savoia di mantenere nel 1890 la tassa di famiglia col massimo di lire centoventi (L. 120). Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 13 luglio 1890. UMBERTO. Registrato alla Corte dei conti addì 19 luglio 1890. Reg. 174. Atti del Governo a f. 143. Mandillo. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. ZANARDELLI. F. SEISMIT-DODA.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-13;3857#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Riguardante il mantenimento della tassa di famiglia nel comune di Margherita di Savoia. — Testo vigente | Portale Normativo