Art. 1

In vigore dal 14 ago 1890
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Veduto il Nostro decreto del 7 aprile 1889, col quale fu autorizzato il comune di Menfi ad applicare, in quell'anno, la tassa di famiglia col massimo di lire 80; Veduta la deliberazione 10 gennaio 1890 di quel consiglio comunale, con cui si è stabilito di mantenere lo stesso massimo di lire 80, per il quinquennio 1890-1894; Veduta la deliberazione 15 maggio successivo della giunta provinciale amministrativa di Girgenti, che approva quella succitata del comune di Menfi, pel solo anno in corso; Udito il parere del consiglio di Stato, il quale ha confermata la limitazione di tempo, stabilita dalla giunta amministrativa; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. È data facoltà al comune di Menfi di applicare nel 1890, la tassa di famiglia col massimo di lire ottanta (L. 80). Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 10 luglio 1890. UMBERTO. Registrato alla Corte dei conti addì 18 luglio 1890. Reg. 174. Atti del Governo a f. 130 Mandillo. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. ZANARDELLI. F. SEISMIT-DODA.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-10;3851#art-1

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Art. 1 Concernente l'applicazione della tassa di famiglia nel comune di Menfi. — Testo vigente | Portale Normativo