Art. 1

In vigore dal 14 ago 1890
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Vedute le deliberazioni 16 settembre 1889 e 28 marzo 1890 del consiglio comunale di Manfredonia, con le quali si è stabilito di applicare nel triennio 1890-92 la tassa di famiglia col massimo di lire 50, eccedente il limite normale fissato nel regolamento della provincia di Capitanata; Vedute le deliberazioni 13 ottobre 1889 e 21 maggio 1890 della giunta provinciale amministrativa di Foggia, che approvano quelle succitate del comune di Manfredonia; Veduto l'art. 8 della legge 26 luglio 1868, n. 4513; Veduto l'art. 2 del vigente regolamento; Udito il parere del consiglio di Stato; Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. È data facoltà al comune di Manfredonia di applicare nel triennio 1890-1892 la tassa di famiglia col massimo di lire cinquanta (L. 50). Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 10 luglio 1890. UMBERTO. Registrato alla Corte dei conti addì 18 luglio 1890. Reg. 174. Atti del Governo a f. 129. Mandillo. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. ZANARDELLI. F. SEISMIT-DODA.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-10;3850#art-1

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