Art. 1
In vigore dal 14 ago 1890
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto il Nostro decreto del 29 agosto 1889, che accordò al comune di Serbariù di applicare, in quell'anno, la tassa di famiglia col massimo di lire 35;
Veduta la deliberazione 1° gennaio 1890 di quel consiglio comunale, con cui si è stabilito di elevare il detto massimo a lire 50;
Veduta la deliberazione 9 maggio successivo della giunta provinciale amministrativa di Cagliari, che approva quella succitata del comune di Serbariù per il corrente anno;
Udito il parere del consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
È data facoltà al comune di Serbariù di applicare nel 1890 la tassa di famiglia col massimo di lire cinquanta (L. 50).
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 10 luglio 1890.
UMBERTO.
Registrato alla Corte dei conti addì 18 luglio 1890.
Reg. 174. Atti del Governo a f. 128. Mandillo.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. ZANARDELLI.
F. SEISMIT-DODA.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-10;3849#art-1