Art. 1
In vigore dal 9 ago 1890
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduta la deliberazione in data 8 dicembre 1889, del consiglio comunale di Branduzzo, con la quale si è stabilito di applicare per un triennio la tassa di famiglia col massimo di lire 30 e il minimo di lire 1, variando così i limiti fissati nel regolamento della provincia di Pavia;
Veduta la deliberazione 25 febbraio 1890, della giunta provinciale amministrativa di Pavia, che approva quella succitata del comune di Branduzzo;
Veduto l'art. 8 della legge 26 luglio 1868, n. 4513;
Veduto l'art. 3 del detto regolamento;
Udito il parere del consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
È data facoltà al comune di Branduzzo di applicare nel triennio 1890-92 la tassa di famiglia col massimo di lire trenta (L. 30), e col minimo di lire una (L. 1).
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 6 luglio 1890.
UMBERTO.
Registrato alla Corte dei conti addì 14 luglio 1890.
Reg. 174. Atti del Governo a f. 101. Mandillo.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. ZANARDELLI.
F. SEISMIT-DODA.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-06;3842#art-1