Art. 1

In vigore dal 9 ago 1890
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Veduta la deliberazione in data 8 dicembre 1889, del consiglio comunale di Branduzzo, con la quale si è stabilito di applicare per un triennio la tassa di famiglia col massimo di lire 30 e il minimo di lire 1, variando così i limiti fissati nel regolamento della provincia di Pavia; Veduta la deliberazione 25 febbraio 1890, della giunta provinciale amministrativa di Pavia, che approva quella succitata del comune di Branduzzo; Veduto l'art. 8 della legge 26 luglio 1868, n. 4513; Veduto l'art. 3 del detto regolamento; Udito il parere del consiglio di Stato; Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. È data facoltà al comune di Branduzzo di applicare nel triennio 1890-92 la tassa di famiglia col massimo di lire trenta (L. 30), e col minimo di lire una (L. 1). Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 6 luglio 1890. UMBERTO. Registrato alla Corte dei conti addì 14 luglio 1890. Reg. 174. Atti del Governo a f. 101. Mandillo. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. ZANARDELLI. F. SEISMIT-DODA.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-06;3842#art-1

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Art. 1 Concernente l'applicazione della tassa di famiglia nel comune di Branduzzo. — Testo vigente | Portale Normativo