Art. 1
In vigore dal 9 ago 1890
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduta la deliberazione in data 11 maggio 1890, del consiglio comunale di Paceco, con la quale si è stabilito di applicare nel biennio 1890-91 alle pecore e alle capre una tassa eccedente il massimo ordinario fissato nel regolamento della provincia di Trapani;
Veduta la deliberazione 28 stesso mese, della giunta provinciale amministrativa di Trapani, che approva quella succitata del comune di Paceco;
Veduto l'art. 8 della legge 26 luglio 1868, n. 4513;
Veduto l'art. 3 del detto regolamento;
Udito il parere del consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
È data facoltà al comune di Paceco di applicare nel biennio 1890-91 la tassa di centesimi settanta (cent. 70) per ogni capra e di centesimi cinquanta (cent. 50) per ogni pecora.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 6 luglio 1890.
UMBERTO.
Registrato alla Corte dei conti addì 14 luglio 1890.
Reg. 174. Atti del Governo a f. 100. Mandillo.
Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli G. ZANARDELLI.
F. SEISMIT-DODA.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-06;3841#art-1