Art. 1

In vigore dal 7 ago 1890
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Veduta la deliberazione in data 23 novembre 1889, del consiglio comunale di Montelabate, con la quale si è stabilito di applicare nel 1890 la tassa di lire 1,25 per ogni capo del bestiame lanuto, eccedente il massimo fissato nel regolamento della provincia di Pesaro e Urbino; Veduta la deliberazione del 10 successivo dicembre, della giunta provinciale amministrativa di Pesaro, che approva quella succitata del comune di Montelabate; Veduto l'art. 8 della legge 26 luglio 1868, n. 4513; Veduto l'art. 2 del detto regolamento; Udito il parere del consiglio di Stato; Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. È data facoltà al comune di Montelabate, di applicare nel 1890 la tassa di lire una e centesimi venticinque (L. 1,25) per ogni capo del bestiame lanuto. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 6 luglio 1890. UMBERTO. Registrato alla Corte dei conti addì 14 luglio 1890. Reg. 174. Atti del Governo a f. 99. Mandillo. Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli G. ZANARDELLI. F. SEISMIT-DODA.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-06;3840#art-1

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Art. 1 Concernente l'applicazione della tassa sul bestiame nel comune di Montelabate. — Testo vigente | Portale Normativo