Art. 1
In vigore dal 7 ago 1890
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduta la deliberazione in data 23 novembre 1889, del consiglio comunale di Montelabate, con la quale si è stabilito di applicare nel 1890 la tassa di lire 1,25 per ogni capo del bestiame lanuto, eccedente il massimo fissato nel regolamento della provincia di Pesaro e Urbino;
Veduta la deliberazione del 10 successivo dicembre, della giunta provinciale amministrativa di Pesaro, che approva quella succitata del comune di Montelabate;
Veduto l'art. 8 della legge 26 luglio 1868, n. 4513;
Veduto l'art. 2 del detto regolamento;
Udito il parere del consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
È data facoltà al comune di Montelabate, di applicare nel 1890 la tassa di lire una e centesimi venticinque (L. 1,25) per ogni capo del bestiame lanuto.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 6 luglio 1890.
UMBERTO.
Registrato alla Corte dei conti addì 14 luglio 1890.
Reg. 174. Atti del Governo a f. 99. Mandillo.
Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli G. ZANARDELLI.
F. SEISMIT-DODA.
Storico versioni
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