Art. 1

In vigore dal 7 ago 1890
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Veduta la deliberazione 13 aprile 1890 del consiglio comunale di Portico, con la quale si è stabilito di applicare dal corrente anno la tassa di L. 2 per ogni capra, eccedente il massimo fissato per detta specie di bestiame, dal regolamento della provincia di Terra di Lavoro; Veduta la deliberazione 8 successivo maggio della giunta provinciale amministrativa di Caserta, che approva quella succitata del comune di Portico; Veduto l'art. 8 della legge 26 luglio 1868, n. 4513; Veduto l'art. 4 del detto regolamento; Udito il parere del consiglio di Stato, il quale ha opinato che l'autorizzazione da concedersi al comune sia limitata a un triennio; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. È data facoltà al comune di Portico di applicare nel triennio 1890-92 la tassa di lire due (L. 2) per ogni capra. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 6 luglio 1890. UMBERTO. Registrato alla Corte dei conti addì 14 luglio 1890. Reg. 174. Atti del Governo a f. 98. Mandillo. Luogo del sigillo. V. il Guardasigilli G. ZANARDELLI. F. SEISMIT-DODA.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-06;3839#art-1

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Art. 1 Concernente l'applicazione della tassa sul bestiame nel comune di Portico. — Testo vigente | Portale Normativo