Art. 1
In vigore dal 7 ago 1890
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduta la deliberazione 13 aprile 1890 del consiglio comunale di Portico, con la quale si è stabilito di applicare dal corrente anno la tassa di L. 2 per ogni capra, eccedente il massimo fissato per detta specie di bestiame, dal regolamento della provincia di Terra di Lavoro;
Veduta la deliberazione 8 successivo maggio della giunta provinciale amministrativa di Caserta, che approva quella succitata del comune di Portico;
Veduto l'art. 8 della legge 26 luglio 1868, n. 4513;
Veduto l'art. 4 del detto regolamento;
Udito il parere del consiglio di Stato, il quale ha opinato che l'autorizzazione da concedersi al comune sia limitata a un triennio;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
È data facoltà al comune di Portico di applicare nel triennio 1890-92 la tassa di lire due (L. 2) per ogni capra.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 6 luglio 1890.
UMBERTO.
Registrato alla Corte dei conti addì 14 luglio 1890.
Reg. 174. Atti del Governo a f. 98. Mandillo.
Luogo del sigillo. V. il Guardasigilli G. ZANARDELLI.
F. SEISMIT-DODA.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-06;3839#art-1