Art. 1
In vigore dal 16 ago 1890
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto il testamento del 23 marzo 1889, col quale la signora Annetta Bonino istituiva una borsa di studio di lire 500 da conferirsi ogni anno a quel laureando in medicina e chirurgia appartenente al collegio delle provincie detto Carlo Alberto, che riporterà maggior numero di voti nell'esame di laurea;
Veduta l'istanza presentata dal signor rettore della regia università di Torino per essere autorizzato ad accettare la somma legata per l'istituzione di detta borsa dalla predetta signora Bonino;
Vedute le deliberazioni prese dal consiglio accademico di detta università e dal consiglio direttivo del real collegio Carlo Alberto in seduta del 26 aprile p. p.;
Veduta la legge 5 giugno 1850, n. 1037 e il regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817;
Udito il consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
Il signor rettore della regia università di Torino in rappresentanza dell'università stessa, è autorizzato ad accettare il lascito fatto dalla signora Annetta Bonino per l'istituzione di una borsa di studio a favore dei laureandi appartenenti al real collegio Carlo Alberto per gli studenti delle provincie.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 luglio 1890.
UMBERTO.
Registrato alla Corte dei conti addì 22 luglio 1890.
Reg. 174. Atti del Governo a f. 153. Mandillo.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. ZANARDELLI.
P. BOSELLI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-02;3855#art-1