Art. 1

In vigore dal 12 ago 1890
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Veduto il testamento 15 gennaio 1887 del fu conte Francesco Lion da Padova, col quale dispose la costituzione di un patrimonio ecclesiastico da godersi da un chierico povero, con determinati oneri di culto, destinando all'uopo degli immobili, la cui rendita ammonta a lire 1,798. 75 annue; Veduta la domanda per l'erezione del legato in ente morale e per l'approvazione dello statuto organico; Veduto il detto statuto; Veduto il voto della giunta provinciale amministrativa di Padova; Vedute le leggi 3 agosto 1862 sulle opere pie e 5 giugno 1850 sulla capacità di acquistare dei corpi morali; Udito il consiglio di Stato; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. Il legato Lion in Padova è eretto in ente morale con autorizzazione ad accettare i beni immobili di cui il testamento 15 gennaio 1887 ed è approvato il relativo statuto organico in data 18 giugno 1890, composto di dieci articoli, che sarà munito di visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal ministro proponente. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 luglio 1890. UMBERTO. Registrato alla Corte dei conti addì 15 luglio 1890. Reg. 174. Atti del Governo a f. 113. Mandillo. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. ZANARDELLI. F. CRISPI.
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Art. 1 Che erige in ente morale il legato Lion in Padova e ne approva lo statuto. — Testo vigente | Portale Normativo