Art. 1
In vigore dal 3 ago 1890
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto il testamento olografo 21 luglio 1883, col quale il cav.
Antonio Colleoni ha lasciato al parroco pro tempore della chiesa di S. Pietro Martire in Murano (Venezia) la proprietà gravata da usufrutto a favore di Vittorina Salvatori, di una casa con botteghe, situata in Murano ai nn. 82, 83 e 84, per impiegarne la rendita nella costituzione di un patrimonio sacro a favore di un giovane prete di Murano;
Veduta la domanda del parroco amministratore per essere autorizzato ad accettare la suddetta casa, che dà una rendita lorda di lire 540 annue, nonché per la erezione in corpo morale del pio lascito e l'approvazione del relativo statuto organico;
Veduta la corrispondente deliberazione della giunta provinciale amministrativa di Venezia;
Viste le leggi 3 agosto 1862, e 5 giugno 1850;
Sentito il consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell' interno, presidente del consiglio dei ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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La pia fondazione Antonio Colleoni per patrimonio ecclesiastico in Murano, istituita col succitato testamento 21 luglio 1883, è eretta in corpo morale, con autorizzazione ad accettare il relativo stabile lasciatole.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-02;3835#art-1