Art. 1

In vigore dal 3 ago 1890
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Visto il Nostro decreto 14 febbraio 1889, con cui fu eretto in corpo morale il manicomio di Genova, prescrivendosi che, fino a nuove disposizioni, continuasse quell' istituto ad essere amministrato in base allo statuto organico degli spedali civili di detta città; Viste le deliberazioni 23 gennaio e 26 marzo 1890, colle quali il consiglio provinciale di Genova divisò di provvedere alla separata amministrazione del manicomio e di approvare all' uopo apposito statuto organico, corretto e definitivamente deliberato in successiva adunanza del 10 giugno ultimo decorso; Vista la deliberazione 22 aprile 1890 della giunta provinciale amministrativa di Genova; Visti lo statuto organico suddetto e gli articoli 23 e 24 della legge 3 agosto 1862, n. 753; Avuto il parere favorevole del consiglio di Stato; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell' interno, presidente del consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. È approvato lo statuto organico del manicomio di Genova, deliberato dal consiglio provinciale nelle adunanze 23 gennaio, 26 marzo e 10 giugno 1890. Lo statuto stesso, composto di sedici articoli, sarà, d'ordine Nostro, visto e sottoscritto dal Nostro ministro proponente. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 luglio 1890. UMBERTO. Registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1890. Reg. 174. Atti del Governo a. f. 80. Mandillo. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli. G. ZANARDELLI. F. CRISPI.
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Art. 1 Che approva lo statuto organico del manicomio di Genova. — Testo vigente | Portale Normativo