Art. 1

In vigore dal 3 ago 1890
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Vista la domanda presentata dal comitato promotore dell'asilo infantile centrale di Magliano Alpi per ottenere la erezione in ente morale di quel pio istituto e l'approvazione del relativo statuto organico; Visto il detto statuto organico; Visti gli altri atti, dai quali risulta che la benefica istituzione dispone di mezzi sufficienti perché la sua esistenza possa ritenersi assicurata; Vista la deliberazione in data 30 dicembre 1889, con la quale la giunta provinciale amministrativa di Cuneo ha espresso parere favorevole all'esaudimento della detta domanda; Viste le leggi 5 giugno 1850, n. 1037, e 3 agosto 1862, n. 753; Udito il parere del consiglio di Stato; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo: . L'asilo infantile centrale di Magliano Alpi è eretto in ente morale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-02;3832#art-1

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