Art. 1
In vigore dal 3 ago 1890
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vista la domanda presentata dal comitato promotore dell'asilo infantile centrale di Magliano Alpi per ottenere la erezione in ente morale di quel pio istituto e l'approvazione del relativo statuto organico;
Visto il detto statuto organico;
Visti gli altri atti, dai quali risulta che la benefica istituzione dispone di mezzi sufficienti perché la sua esistenza possa ritenersi assicurata;
Vista la deliberazione in data 30 dicembre 1889, con la quale la giunta provinciale amministrativa di Cuneo ha espresso parere favorevole all'esaudimento della detta domanda;
Viste le leggi 5 giugno 1850, n. 1037, e 3 agosto 1862, n. 753;
Udito il parere del consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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L'asilo infantile centrale di Magliano Alpi è eretto in ente morale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-02;3832#art-1