Art. 2
In vigore dal 1 ago 1890
I commissari liquidatori saranno nominati dal ministro proponente come prescrive l'art. 26 della legge 15 luglio 1888, n. 5546 (serie 3ª).
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 luglio 1890.
UMBERTO.
Registrato alla Corte dei conti addì 10 luglio 1890.
Reg. 174. Atti del Governo a f. 86. Mandillo.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. ZANARDELLI.
L. MICELI.
Storico versioni
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