Art. 2

In vigore dal 7 ago 1890
È approvato lo statuto organico dell'orfanotrofio suddetto in data 12 maggio 1890, composto di numero 9 articoli, visto e sottoscritto d'ordine Nostro, dal ministro proponente. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 19 giugno 1890. UMBERTO. Registrato alla Corte dei conti addì 14 luglio 1890. Reg. 174. Atti del Governo a f. 104. Mandillo. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. ZANARDELLI. F. CRISPI.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-06-19;3838#art-2

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Art. 2 Che erige in corpo morale l'orfanotrofio israelitico infantile Enrichetta Sacerdote in Torino, autorizza il consiglio direttivo della confraternita israelitica di detta citta' che lo amministra ad accettare i legati disposti della testatrice e ne approva lo statuto. — Testo vigente | Portale Normativo