Art. 1

In vigore dal 25 lug 1890
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Vista la deliberazione 24 febbraio 1890 del consiglio provinciale di Padova, con la quale per le facoltà che gli derivano dalle convenzioni stipulate con le rappresentanze delle provincie Venete, divisò di proporre la riforma dell'amministrazione dell'istituto dei ciechi, nel senso cioè di sostituire all'attuale prepositura di cui all'art. 22 del regolamento approvato con regio decreto del 22 marzo 1872 un consiglio amministrativo composto di un presidente e quattro membri da nominarsi dallo stesso consiglio provinciale; Vista la decisione della giunta provinciale amministrativa di Padova 9 maggio 1890; Visti gli articoli 23 e 24 della legge 3 agosto 1862, n. 753; Avuto il parere favorevole del consiglio di Stato; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno presidente del consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. È approvata la riforma della amministrazione dell'istituto dei ciechi in Padova, quale risulta dalla citata deliberazione del consiglio provinciale in data 24 gennaio 1890. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma addì 19 giugno 1890. UMBERTO. Registrato alla Corte dei conti addì 30 giugno 1890. Reg. 174. Atti del Governo a f. 68. Mandillo. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. ZANARDELLI. F. CRISPI.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-06-19;3823#art-1

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Art. 1 Che approva la riforma dell'amministrazione dell'istituto dei ciechi in Padova. — Testo vigente | Portale Normativo